Il Ministero del Lavoro con la circolare n.30 del 9 novembre
2015 fornisce ulteriori precisazioni in merito al campo di applicazione degli
ammortizzatori sociali, così come previsto dal decreto n.148/2015 del Jobs Act,
alla causale d'intervento in caso di crisi aziendale, con particolare
riferimento alla cessazione d’attività, e alle modalità di presentazione delle
istanze di proroga dei trattamenti di CIGS per ristrutturazione,
riorganizzazione e contratti di solidarietà. Il Ministero chiarisce che alle domande
di proroga per trattamenti legati a programmi di riorganizzazione e conversione
aziendale già presentati alla data di entrata in vigore del decreto (entro il
23 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa precedente,
comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione
addizionale e al trattamento di fine rapporto.
"Resta fermo - precisa il Ministero - che alle domande
riferite al primo anno di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti
di solidarietà presentate dopo il 23 settembre, si applica la nuova normativa
di cui al Dlgs 148/2015, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio
della sospensione avvenga in data precedente al 24 settembre".
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