L’INPGI, con la circolare n.7 del 6 novembre 2015, illustra
l’esonero contributivo triennale legge n.190/14 e pubblica il modello per la
richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI in data 27 luglio
2015 ha deliberato di riconoscere le agevolazioni contributive anche nei casi
di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Istituto. A seguito delle
osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti, il Consiglio di Amministrazione
dell’INPGI, con atto n. 52 del 15/10/2015, ha nuovamente deliberato in materia,
recependo le condizioni poste dai Ministeri vigilanti.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con nota n.
MA004.A007.11433 PG-L-71 prot. 15483 del 16/10/2015, ha definitivamente
approvato la predetta delibera n. 52 del 15/10/2015.
L’INPS è intervenuto di recente sull’esonero per i
giornalisti con la circolare n.178/15.
CONDIZIONI PER IL
DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a
favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali
di cui alla legge n. 92 del 2012, delle norme poste a tutela delle condizioni
di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei
requisiti introdotti dall’art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2015.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è,
quindi, subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi
1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume,
di seguito elencate:
-
regolarità degli obblighi di contribuzione
previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela
delle condizioni di lavoro;
-
rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale
è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti altre
condizioni:
a) il
giornalista, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n.
190/2014);
b) il
giornalista, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della Legge di stabilità 2015 (1.10.2014 - 31.12.2014), non abbia avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente
l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai
sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, quarto periodo, legge
n. 190/2014);
c) il
giornalista non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai
sensi della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.
Difatti, in forza delle previsioni di cui al secondo periodo del più volte
citato comma 118, ”L’esonero di cui al presente comma … non spetta con
riferimento a lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in
relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato”.
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