Con la sentenza n.22635 del 5 novembre 2015, la Corte di
Cassazione chiarisce, sotto il duplice profilo sostanziale e processuale, il
rapporto tra la domanda giudiziale di accertamento del mobbing e quella di
demansionamento.
Sul caso in esame, nel precedente grado di giudizio, la
Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva condannato il datore di lavoro al
risarcimento del danno biologico e da perdita di professionalità in favore di
un dipendente che, in ragione di alcune assenze da lavoro, si era trovato
inattivo per un apprezzabile periodo di tempo. La Corte d’Appello aveva escluso
che la condotta della società integrasse gli estremi del mobbing su cui si
fondava la domanda del lavoratore. Sul caso, si è espressa la Suprema Corte che
ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello. I giudici hanno
evidenziato che il mobbing va riconosciuto in tutti quei casi in cui il datore
ponga in essere atti o comportamenti vessatori protratti nel tempo nei
confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui
è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed
emarginazione finalizzato a escludere il lavoratore dal gruppo. La Cassazione
ha sottolineato che il mobbing è una figura complessa e ha, pertanto, elencato
tutte le condizioni che presuppongono una situazione “mobbizzante”.
In secondo luogo, la Cassazione ha confermato la
pronuncia della Corte d’appello nella
parte in cui ha ritenuto che nella domanda di risarcimento dei danni può
ritenersi compresa anche quella di minor portata di dequalificazione
professionale, quale conseguenza dell’inattività o della scarsa utilizzazione
del lavoratore volutamente decisa dal datore. Una volta esclusa la natura della
condotta, la Cassazione ha giudicato valida la decisione della Corte d’Appello
di esaminare la domanda anche sotto il profilo della violazione degli obblighi
dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile.
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