Nell’Ordinanza
n.11340 del 15 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha disposto la
reintegrazione in servizio del dipendente di una società ferroviaria licenziato
per non aver vigilato in maniera adeguata sulle assenze e sui rimborsi spese
del personale sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.
Il
Giudice ha così stabilito ritenendo che la contestazione disciplinare, in
quanto formulata dall’azienda in modo generico, avesse impedito al lavoratore
di identificare con certezza il fatto posto alla base del recesso.
Valerio
Pollastrini
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