Corte di
Cassazione, Sentenza n.22635 del 5 novembre 2015
Svolgimento del
processo
1. Con sentenza
depositata in data 15 dicembre 2008 la Corte d’appello di Caltanissetta
accoglieva l’appello proposto da (...) contro la sentenza resa dal Tribunale di
Gela e, per l’effetto, condannava la (...) S.p.A., di cui il (...) è dipendente
dal 12/8/1974, al risarcimento del danno biologico e la perdita di professionalità
da questo subiti.
2. Diversamente da
quanto statuito dal giudice di primo grado, la Corte territoriale riteneva
provata una condotta datoriale di demansionamento in danno del lavoratore,
consistita nel fatto questo era stato tenuto inattivo per un apprezzabile
periodo di tempo: risultava, invero, dal prospetto degli incarichi conferiti a
lui ed ai suoi colleghi di pari inquadramento nel periodo 2001-2003, che
"nessuno degli incarichi conferiti al medesimo appellante (era) stato
effettivamente portato a compimento, ovvero "contabilizzato", e che
"la totalità dei medesimi (era) stata oggetto di un provvedimento di
"rassegnazione" in favore di altri colleghi del (...).
Escludeva che tale
condotta integrasse gli estremi del mobbing; riteneva tuttavia provato il nesso
di causalità tra la mancata assegnazione di mansioni al ricorrente e la lesione
alla sua integrità psicofisica come accertata dalla c.t.u. disposta in appello
e, pertanto, condannava la società datrice di lavoro al risarcimento del danno
biologico, quantificato nel 15% e liquidato sulla base delle tabelle redatte
dal Tribunale di Palermo, nonché del danno da perdita di professionalità,
determinato in via equitativa in € 5.000,00.
3. Contro la sentenza,
la s.p.a. propone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. Il (...)
non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione
Va preliminarmente
rilevato che, trattandosi di sentenza pronunciata in data 15 dicembre 2008, si
applica al ricorso per cassazione il disposto dell’art. 366 bis c.p.c.
(abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed
inapplicabile ai provvedimenti impugnati per cassazione pubblicati
successivamente all’entrata in vigore della legge medesima, ovvero dopo il
4/7/2009, ex art. 58, comma 5, L. cit.), con la conseguenza che l’illustrazione
di ciascun motivo deve concludersi con la formulazione di un quesito di diritto
per i vizi previsti nei nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c. e con la chiara
indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali si deduce
l’insufficienza della motivazione per il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360
c.p.c.
Con il primo motivo di
ricorso la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art.
434 c.p.c. in relazione all’eccepita mancata specificazione dei motivi
d’appello, e chiede a questa Corte di accertare se sia conforme a tale norma un
ricorso in appello che si limiti a reiterare le difese già svolte nel corso del
giudizio di primo grado senza sottoporre ad una specifica censura la
motivazione della sentenza impugnata.
1.1. Per il vero,
nella prima parte del motivo la ricorrente si duole anche dell’omesso esame
dell’eccezione di genericità dei motivi di appello, da lui ritualmente
sollevata nella memoria di costituzione in quel grado. Ora, non è configurabile
il vizio di omesso esame di una questione o di una eccezione di nullità
(ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio), quando tali questioni e eccezioni
debbano ritenersi esaminate e decise, sia pur con pronuncia implicita» nel
senso della loro irrilevanza o infondatezza in quanto superate, pur se non
espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione data ad altra questione
(o domanda), il cui solo esame presupponga, come necessario antecedente
logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass., 24 giugno 2005,
n. 13649; Cass., 28 marzo 2014, n. 7406). Nella specie, la Corte territoriale
ha esaminato il gravame proposto dal (...) e ha valutato nel merito i motivi
posti a base dell’impugnativa, il che comporta logicamente l'implicito rigetto
dell'eccezione di inammissibilità per l’asserita genericità dei sottostanti
motivi.
1.2. Il secondo
profilo, invece, meglio sintetizzato nel quesito di diritto, è inammissibile
per difetto di autosufficienza, dal momento che la ricorrente non trascrive
l’atto di appello del (...) né fornisce precise indicazioni circa la sua facile
reperibilità nel presente giudizio, così non rispettando il duplice onere
imposto, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, primo comma, n.
6, c.p.c., e, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n, 4,
c.p.c., di indicare esattamente in quale fascicolo, di parte o di ufficio, si
trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo
o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di
legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere
all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (v. da ultimo, Cass., 12 dicembre
2014, n. 26174; Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966). Le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass. Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077) hanno poi precisato che, anche
nel caso in cui vengano dedotti errores in procedendo, rispetto ai quali il
giudice di legittimità è anche giudice del fatto - con la conseguenza che gli è
consentito l’esame diretto degli atti -, tale esame è pur sempre circoscritto a
quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed
allegato. Infine deve rilevarsi che, se è vero che il requisito della
specificità dei motivi d’appello implica la necessità che l’esposizione
dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite
dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate, e se è pur vero che
non è sufficiente un generico richiamo alle difese svolte nel giudizio di primo
grado, è altrettanto vero che può risultare sufficiente la specifica riproposizione
delle stesse difese Ciò vale allorquando sia impugnata una sentenza di totale
reiezione della domanda originaria, poiché il bene della vita richiesto non può
che essere, in linea di massima, quello negato in primo grado, ovvero
delimitato dagli stessi motivi di impugnazione, ove questi siano
"specifici" e chiaramente rivolti contro le argomentazioni che
avevano condotto il primo giudice al rigetto della domanda (Cass., 16/05/2006,
n. 11372; Cass., 7/06/2005, n. 11781; Cass., 27/02/2004, n. 4053). La Corte
d’appello ha fatto puntuale applicazione di tale principio, rilevando, in primo
luogo, le censure rivolte alla sentenza, e consistenti nella "inadeguata
valutazione del materiale probatorio" e, in particolare delle prove
documentali e testimoniali, delle quali si è richiesta l’integrazione anche
d’ufficio, dall’altro la riproposizione integrale di tutte le domande espresse
in primo grado. Ciò impedisce che possa ravvisarsi l’eccepita genericità
dell’appello.
2. Con il secondo
motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.
112, per avere la sentenza impugnata risarcito il danno biologico nonostante
abbia rigettato per difetto di prova la domanda di mobbing.
L’illustrazione del
motivo si conclude con il quesito di diritto con cui si chiede che questa Corte
affermi se violi l’art. 112 c.p.c, la sentenza che, in presenza di una domanda
di mobbing e di risarcimento dei danni da esso causati ed esclusane la
fondatezza, condanni il datore di lavoro a risarcire il danno biologico ed alla
professionalità in relazione ad un asserito demansionamento, menzionato nella
narrativa del ricorso ma non oggetto di alcuna domanda subordinata.
2.1. Anche questo
motivo è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si limita a trascrivere
le conclusioni rassegnate dall’originario ricorrente nel ricorso ex art. 414
c.p.c., senza riportare la parte espositiva, in cui sono esposti i fatti per i
quali si chiede la condanna, non deposita l’atto unitamente al ricorso, né
fornisce indicazioni precise circa la sua attuale collocazione. Con ciò viola
gli oneri imposti dalle nome di cui agli arti. 366 e 369 c.p.c., su richiamate,
applicabili anche nel caso in cui si denunci un vizio di extrapetizione. Deve
invero ricordarsi che, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e
della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, il giudice di
merito deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere,
siccome desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla
parte istante (Cass. 17/09/2007, n. 19331), e, in questa attività, tanto il
petitum quanto la causa petendi vanno individuati attraverso l’esame
complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di esso destinata a
contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva del ricorso
(Cfr. Cass. 25/09/2014, n. 20294; Cass., 9/09/2008, n. 22893).
2.2. In ogni caso il
motivo è infondato. La censura è in realtà volta a censurare la qualificazione
della domanda giudiziale e della sua ampiezza operata dalla Corte territoriale,
la quale ha correttamente ritenuto compresa nella domanda di risarcimento dei
danni da preteso mobbing anche quella, di portata e contenuto meno ampio, di
risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, conseguente allo
stato dì inattività o di scarsa utilizzazione del lavoratore. Del resto, nelle
stesse conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. il lavoratore ha richiesto il
risarcimento del danno - oltre che alla lesione della sua integrità psicofisica
- anche alla professionalità, causati "dai comportamenti posti in essere
dalla società resistente e da alcuni colleghi", previo accertamento della
loro vessatorietà e arbitrarietà, sicché bene ha fatto la Corte, una volta
esclusa la natura "mobbizzante" delle condotte, ad esaminare la
domanda anche sotto il profilo della violazione degli obblighi posti al datore
di lavoro dall’art. 2103 c.c.
2.3. E’ jus receptum
che il mobbing è una figura complessa che, secondo quanto affermato dalla Corte
costituzionale e recepito dalla giurisprudenza di questa Corte, designa un
complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori,
protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte
dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo,
caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato
all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo (vedi per tutte:
Corte cost. sentenza n. 359 del 2003; Cass. 5 novembre 2012, n. 18927). Ai fini
della configurabilità del mobbing lavorativo devono quindi ricorrere molteplici
elementi: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o
anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano
stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e
prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo
preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo
dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità
del dipendente; c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il
pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella
propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio
unificante di tutti i comportamenti lesivi (vedi: Cass., 25 settembre 2014, n.
20230; Cass. 21 maggio 2011, n. 12048; Cass 26 marzo 2010, n. 7382).
2.4. La complessità
della fattispecie del mobbing e la mancanza di una sua specifica disciplina
confermano l'esattezza della scelta della Corte territoriale di ritenere che,
esclusa la sussistenza dell’intento vessatorio e persecutorio, rimane
giuridicamente valutabile, nell’ambito dei medesimi fatti allegati e delle
conclusioni rassegnate, la condotta di "radicale e sostanziale
esautoramento" del lavoratore dalle sue mansioni, la quale è fonte di
danno alla sfera patrimoniale e/o non patrimoniale del lavoratore ove
ricollegabile eziologicamente all'inadempimento del datore di lavoro. Ciò in quanto
la riconduzione al "demansionamento" dell’identico comportamento
ascritto alla datrice di lavoro non comporta domanda nuova ma solo diversa
qualificazione dello stesso fatto giuridico (cfr., per l’ipotesi inversa, di
qualificazione in termini di mobbing della domanda di demansionamento, Cass.,
23/03/2005, n. 6326).
Con il terzo motivo la
ricorrente denuncia l'insufficiente e illogica motivazione, l’omesso esame di
circostanze decisive della controversia, nonché la violazione e la falsa
applicazione dell’art. 2103 c.c. Assume che la Corte territoriale, dopo aver
ordinato l’esibizione del prospetto degli incarichi conferiti al lavoratore nel
periodo dal 2001 al 2003, ha dedotto dal mero dato del loro mancato
assolvimento e dalla riassegnazione ad altri colleghi l’esistenza di una
condotta inadempiente della società datrice, ritenendo priva di rilevanza la
circostanza, addotta dalla società a giustificazione della sua scelta, delle
prolungate assenze dal lavoro del ricorrente.
3.1. II motivo è
infondato. Nonostante nella sua intestazione la ricorrente deduca la violazione
di legge, in realtà la censura si appunta esclusivamente sulla motivazione
adottata dalla Corte, senza che sia individuabile, né la parte formula al
riguardo un adeguato quesito, un momento di conflitto tra le affermazioni della
Corte territoriale e la norma giuridica che si assume violata.
3.2. È opportuno
premettere che secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, la
motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal
ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata,
emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una
diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel
complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che Io ha indotto,
sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando,
invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte
ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi
delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa
all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla
natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n.
24148). Si aggiunge che la valutazione delle risultanze della prova
testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di
alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre,
non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio
convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente
disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati
specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v.
Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5
ottobre 2006, n. 21412; Cass, 15 aprile 2004 a 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).
3.3. La Corte
territoriale ha dato adeguato conto del percorso logico che l’ha condotta a
ritenere provata la prolungata inattività del lavoratore, attribuendo rilievo
al prospetto degli incarichi conferiti a lui e agli altri lavoratori di pari
inquadramento nel periodo dedotto, nonché alle deposizioni dei testimoni
escussi. Ha valutato le giustificazioni addotte dalla società datrice di
lavoro, e in particolare l’assenza prolungata dal lavoro del (...) e le ha
ritenute inadeguate a sorreggere la scelta datoriale di non assegnargli
incarichi e di riassegnarli ad altri, sì da escludere ogni suo inadempimento ai
sensi dell’art. 1218 c.c. Ha altresì preso in esame le dichiarazioni rese dal
superiore gerarchico del (...) e le ha giudicate inattendibili in quanto
smentite dal menzionato prospetto. Si è in presenza di un ragionamento congruo
ed esaustivo, privo di salti logici e ancorato a precise emergenze istruttorie,
al quale la ricorrente oppone un diverso percorso logico ed una diversa
valutazione delle prove in una prospettiva a lei più favorevole, richiedendo a
questa Corte un riesame del merito inammissibile.
3.4. A ciò deve
aggiungersi che le testimonianze che invoca a sostegno di una diversa
ricostruzione dei fatti sono riportate in stralcio, senza che sia indicata
l’attuale collocazione dei verbali in cui esse sono state raccolte, mentre - al
di là di ogni rilievo circa la sua decisività - non specifica in che termini è
stata posta la questione della sanzione disciplinare irrogata al lavoratore per
aver goduto di un permesso sindacale senza autorizzazione, di cui non vi è
cenno nella sentenza impugnata. Tale ultimo rilievo impone, infatti, alla
ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi
al giudice di merito, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità
per novità, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio
precedente Io abbia fatto e dove tale atto sia attualmente collocato, onde dar
modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di
tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass.,
18 ottobre 2013, n. 23675). Infine, come si è detto illustrando i precedenti di
questa Corte, non costituisce un vizio motivazionale la scelta del giudice di
merito di privilegiare alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre, sicché
non configura un omesso esame su un punto decisivo della controversia il
mancato rilievo attribuito dalla Corte alle deposizioni di alcuni testi,
compresi quelli per i quali è stato emesso il decreto di archiviazione nel
procedimento penale per il reato di falsa testimonianza. In definitiva, il
motivo deve essere rigettato.
4. Con il quarto motivo,
erroneamente indicato come quinto nel ricorso, la ricorrente denuncia la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 2059 c.c. e 194 c.p.c., nonché
l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta
che la Corte territoriale ha demandato al consulente tecnico di ufficio non
solo l’accertamento del danno biologico, bensì anche quello del nesso causale
tra "quanto lamentato in ricorso" e le patologie eventualmente
accertate, così supplendo alla mancanza di prova dei fatti costitutivi della
pretesa, il cui onere gravava sul lavoratore. Ravvisa altresì un ulteriore
profilo di erroneità nel fatto che la Corte si è discostata, senza adeguata
motivazione, dalle conclusioni del c.t.u., il quale, da un lato, ha escluso la
sussistenza di un’azione discriminatoria e persecutoria ai danni del
lavoratore, e, dall’altro, ha collegato la patologia riscontrata nel (...)
essenzialmente ad una situazione di conflittualità tra le parti, e non già ad
un demansionamento. Inoltre la Corte ha riconosciuto, senza spiegazione,
un’ulteriore somma titolo di danno alla professionalità, senza considerare che
la conflittualità non di per sé un’ipotesi di inadempimento e non può dar luogo
ad un danno risarcibile, trascurando poi di considerare sia le numerose assenze
del ricorrente sia il fatto che il c.t.u. aveva ritenuto causa del disagio
psicofisico del lavoratore anche problematiche di natura familiare, di cui la
Corte avrebbe dovuto tener conto nel determinare il danno. Il motivo si
conclude con la formulazione del quesito di diritto e con la chiara indicazione
del fatto controverso e delle ragioni per le quali si reputa insufficiente la
motivazione.
4.1. Anche questo
motivo è infondato. La Corte ha ritenuto provata l’esistenza del
demansionamento non già sulla base dei risultati della consulenza tecnica
d’ufficio, bensì sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte nel
corso del giudizio: diviene così inconferente la censura con cui la ricorrente
denuncia l’errore della Corte nell’aver demandato al consulente, con il quesito
proposto, l’accertamento dei fatti costitutivi della domanda, giacché
correttamente di tale accertamento la Corte non ha tenuto alcun conto siccome
privo di qualsiasi valore, probatorio o indiziario (cfr. Cass., 10/03/2015, n.
4729). Conseguentemente, non può contraddittoriamente imputarsi alla Corte di
aver dissentito senza adeguata motivazione dalle conclusioni del c.t.u. circa
l’inesistenza del mobbing e del demansionamento, trattandosi di valutazioni
tipicamente giuridiche che esulano dai compiti dal consulente.
4.2. Il resto del
motivo è sostanzialmente incentrato su un inammissibile dissenso critico
rispetto alla consulenza, al grado di invalidità riconosciuto ed all’entità del
danno: sul punto, la valutazione della Corte è fondata non solo sulla
consulenza tecnica d’ufficio (in ordine all’entità della lesione dell’integrità
psicofisica, costituita da una "moderata sindrome depressiva associata a
disturbi dell’adattamento"), bensì anche sulla base della documentazione
sanitaria in atti, nell’ambito di un ragionamento coerente ed adeguato, in cui
ha dato conto delle osservazioni contenute nella consulenza di parte della
ricorrente (fondate essenzialmente sull’accertata sussistenza di altre
situazioni di tipo familiare stressanti per il lavoratore), disattendendole in
quanto distanti temporalmente dalle certificazioni sanitarie in atti. Quanto
all’entità del danno, esso è stato determinato in via equitativa, in
considerazione del grado di professionalità del lavoratore e del tempo per cui
è durata la sua inerzia lavorativa, e tale valutazione in quanto sorretta da
una motivazione adeguata è insindacabile in questa sede. Ed invero, la
valutazione equitativa del danno, inevitabilmente caratterizzata da un certo
grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità,
sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la
giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si
discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria
(Cass., 26/01/2010, n. 1529; Cass., 19/05/2010, n. 12318). Circostanze queste
non evidenziate né ricorrenti nel caso di specie.
In definitiva, il
ricorso deve essere rigettato. Non deve adottarsi alcun provvedimento sulle
spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte
dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
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