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domenica 30 settembre 2012

Lavoro occasionale accessorio: cosa fare per utilizzare i voucher lavoro

Nel sito ufficiale dell'Inps, all'interno della sezione web "Inps Facile", sono state impartite le istruzioni per utilizzare i c.d. buoni lavoro. Si tratta dei particolari voucher con i quali viene effettuato il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Il valore nominale dei voucher e' di 10 euro ed e' possibile fare ricorso a buoni multipli del valore di 20 o 50 euro, equivalenti a due o a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale dei voucher comprende la quota di contribuzione del 13% che viene accreditata sulla posizione individuale del prestatore presso la gestione separata Inps. Il 7% e' invece destinato in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni, mentre un ulteriore 5% e finalizzato al compenso dovuto all'Inps per la gestione del servizio. Operate le citate trattenute il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, e' quindi pari a 7,50 euro. Nel buono multiplo da 50 euro il valore netto in favore del lavoratore e' risulta pari a 37,50 euro e quello del buono da 20 euro e' pari a 15 euro.

Costituisce eccezione quella delle prestazioni occasionali accessorie svolte in favore delle imprese familiari per le quali trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. In tali casi il valore nominale del voucher e' comprensivo della quota di contribuzione del 33% in favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella pari al 4% in favore dell'Inail, oltre alla quota del 5% destinata all'Inps per la gestione del servizio. Per questa particolare fattispecie il valore netto del voucher da 10 euro nominali risulta pari a 5,80 euro.

Acquisto buoni lavoro
E' possibile acquistare i buoni-lavoro attraverso le seguenti procedure:
- la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi Inps;
- le modalita' di acquisto telematico;
- l'acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
- l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati;
- l'acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

1) Il committente puo' reperire i buoni cartacei presso le Sedi Inps. Per il rilascio e' necessario esibire la ricevuta del pagamento del relativo importo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad Inps DG LAVORO OCCASIONALE ACC. E' possibile restituire all'Inps i buoni cartacei eventualmente non utilizzati per ottenerne il rimborso. L'Istituto provvedera' ad emettere in favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore, rilasciando apposita ricevuta.

2) Sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi On-line/Per il cittadino/lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi, sono riportate le modalita' di acquisto dei voucher tramite procedura telematica. La procedura con voucher telematico e' l'unica via utilizzabile per le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare per le quali, come specificato in precedenza, vengono utilizzati i buoni a contribuzione ordinaria.

3) Per acquistare i voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati e' necessario presentare al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate. In tal caso, indipendentemente dal numero di voucher acquistati, e' previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore. I buoni acquistabili in in una sola operazione non devono superare la soglia di 2000€.

4) Per l'acquisto dei buoni lavoro o voucher presso gli sportelli bancari abilitati il committente deve presentare il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate). Anche in questo caso e' richiesto il pagamento della commissione di 1 euro alla fase di emissione. Con una sola operazione e' possibile acquistare fino a 5000€ di buoni lavoro.

5) Il committente puo' acquistare i voucher presso gli uffici postali con pagamento in contanti o tramite Postamat. E' richiesta la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale o il codice di attribuzione della partita Iva della societa'. Il questo caso la commissione richiesta dall'ufficio postale e' pari a 2,50€ + Iva per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto e' di 5000€ lordi.

Riscossione dei buoni lavoro
Prima dell'inizio della prestazione, il committente e' tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalita' di acquisto, consultabili nel sito internet istituzionale www.inps.it.

I lavoratori potranno riscuotere i buoni cartacei distribuiti dalle sedi Inps presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell'emissione.

Il periodo di validita' dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 e' fissato in 24 mesi. Per consentire la riscossione dei voucher acquistati in data precedente per la richiesta di rimborso sara' adottato un periodo transitorio fino al 30 settembre 2012.

Per riscuotere i voucher presso gli uffici postali ed il conseguente corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l'Istituto raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione.

La riscossione dei voucher telematici puo' avvenire inolte attraverso le InpsCard o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali. Per quanto riguarda la procedura telematica, in caso di cambio di indirizzo da parte del prestatore, l'Istituto non e' chiamato a rispondere delle conseguenze del mancato ricevimento di comunicazioni, InpsCard, bonifici domiciliati e dei conseguenti ritardi nella riscossione. Per comunicare un indirizzo diverso rispetto a quello registrato nella procedura in origine e confermato al Contact Center, l'Ente previdenziale invita a recarsi presso una propria sede provinciale per la sostituzione in archivio e l'automatico invio della comunicazione corretta a Posteitaliane.

I voucher acquistati presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati possono essere riscossi nella relativa "rete tabaccai" dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I voucher acquistati presso gli sportelli bancari sono riscuotibili - dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale ed entro 1 anno dal giorno dell'emissione - esclusivamente dal medesimo circuito bancario. I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono invece pagabili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell'emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

Valerio Pollastrini

venerdì 28 settembre 2012

Scade il 30 settembre il termine per comunicare i dati per il pagamento della pensione oltre i mille euro

La legge n.214 del 22 dicembre 2011, tra le misure rubricate come "Decreto Salva Italia", ha disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi di importo superiore a mille euro debba avvenire attraverso strumenti di pagamento elettronici. La limitazione delle transazioni avvenute per mezzo dell'erogazione di denaro contante obbliga dunque a fare ricorso ai conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio o carte di pagamento.

Per l'erogazione delle pensioni il termine per la scelta del nuovo sistema di accredito era fissato per il 30 giugno 2012.

Per i ritardatari e' stato previsto un periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un apposito conto di servizio transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalita' di riscossione alternative al contante.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con il comunicato stampa del 25 settembre ha ricordato che, trascorso il termine ultimo, fissato al 30 settembre 2012, senza che il pensionato abbia fornito le modalita' scelte di riscossione alternative al contante, le somme accantonate saranno restituite all'Inps.

Il comunicato riporta che alla data di entrata in vigore della legge erano oltre 600 mila i pensionati che percepivano in contanti pensioni mensili di importo complessivamente superiore a mille euro. Ad oggi, sono poco meno di duemila quelli tra essi che ancora non hanno operato una scelta sulle modalita' elettroniche di pagamento da utilizzare per l'accredito della pensione. Per evitare difficolta' nella riscossione della rata pensione di ottobre, e' necessario pertanto che chi non abbia ancora provveduto, comunichi al proprio ufficio pagatore (Banca o Poste Italiane) o alla sede Inps che gestisce la pensione, le modalita' di pagamento prescelte.

Si ricorda inoltre che per venire incontro alle difficolta' dei pensionati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari, e' stato previsto che i soggetti che risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, abbiano la possibilita' di chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.

Valerio Pollastrini

L’Inps impartisce le istruzioni di competenza sulla sanatoria 2012

L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, con la circolare n.113 del 14 settembre 2012, ha impartito le proprie istruzioni sulla sanatoria 2012.

Il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, nell'ambito dell' attuazione della direttiva 2009/52/CE sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con l'articolo 5 ha disposto una procedura per l’emersione di lavoratori extracomunitari.

I datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, hanno occupato irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno 3 mesi lavoratori extracomunitari, presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011, possono dichiarare, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione con modalità informatiche, previo versamento di un contributo forfetario pari a € 1000,00.

La presentazione dell'istanza di emersione determina la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la contestuale comunicazione obbligatoria di assunzione si avra' pertanto l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.

All’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro deve fornire la documentazione necessaria per attestare la regolarizzazione di quanto dovuto al lavoratore a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi o comunque per l’intero periodo di durata del rapporto, se maggiore.

Il decreto del Ministro dell’Interno del 29 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7 settembre 2012, ha definito le modalità di presentazione della dichiarazione, della documentazione relativa alla regolarità retributiva, contributiva e fiscale nonché ulteriori modalità attuative della norma.

Pagamento contributo forfetario
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 1.000,00. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, sui siti www.interno.it , www.lavoro.gov.it, www.inps.it.

Con determinazione 85/E del 31/8/2012, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “REDO” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro domestico ed il codice “RESU” che deve essere utilizzato dalla generalità dei datori di lavoro subordinato, escluso quello domestico, e ha indicato le seguenti modalità di compilazione:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.

Il contributo forfetario non sarà rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all’emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’art. 12 del T.U. per l’Immigrazione), nonché delle norme relative all’impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve anche l’obbligo di comunicazione di assunzione.

Datori di lavoro domestico:
- datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale addetto al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

Si ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare.

Possono quindi essere datori di lavoro domestico:
- le comunità religiose;
- le convivenze militari;
- le case famiglia;
- le comunità di recupero e/o assistenza disabili;
- le comunità focolari;
- datori di lavoro non agricoli e i datori di lavoro agricoli.

Lavoratori
La dichiarazione di emersione può essere presentata esclusivamente per lavoratori extracomunitari che, alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno tre mesi e continuano ad essere occupati al momento della domanda e che siano presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno alla data del 31 dicembre 2011.

Sono esclusi dalla regolarizzazione i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, ad eccezione dei lavoratori del settore domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammessi i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro non inferiore alle 20 ore settimanali.

Limiti di reddito datori di lavoro
Per l' emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, i limiti di reddito del datore di lavoro sono i seguenti:
- non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito;
- non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi (il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi);
- non è richiesto il requisito reddituale al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettui la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Nel caso di presentazione della dichiarazione di emersione da parte di un datore di lavoro non domestico, persona fisica, ente o società i limiti di reddito non possono essere inferiori a 30.000 euro annui.

Nella predetta disposizione rientrano anche le predette comunità stabili senza fine di lucro.

Qualora il medesimo datore di lavoro presenti dichiarazione di emersione per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro.

Regolarizzazione contributiva
La conclusione del procedimento di emersione è subordinata alla regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi ed è fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. La regolarità degli adempimenti deve essere documentata all'atto della stipula del contratto di soggiorno.

I datori di lavoro sono tenuti a denunciare all’INPS e all’INAIL i lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione secondo le modalità che saranno di seguito specificate e provvedere al conseguente pagamento dei contributi.

La diversità dei lavoratori da far emergere e degli adempimenti che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nei confronti degli Enti Previdenziali determina delle differenze nella procedura di regolarizzazione e nella documentazione da presentare presso lo Sportello Unico.

Dichiarazione di emersione presentata da datore di lavoro domestico
a) Iscrizione provvisoria del rapporto di lavoro domestico.
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.

I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili - nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.

Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio “8888812NNNNNNNNN” (N rappresenta il progressivo).

L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.

I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “ Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.

In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.

Si ricorda, infatti, che i contributi per lavoro domestico si pagano trimestralmente con i seguenti termini:
1°trimestre gennaio-febbraio-marzo dal 1° al 10 aprile
2°trimestre aprile-maggio-giugno dal 1° al 10 luglio
3°trimestre luglio-agosto-settembre dal 1° al 10 ottobre
4°trimestre ottobre-novembre-dicembre dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo.

b) Iscrizione definitiva
La sottoscrizione del contratto di soggiorno assolve anche l’obbligo di comunicazione diassunzione e pertanto dalla data di inizio del rapporto di lavoro ivi indicata, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro, rilasciando un nuovo codice e cessando d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dal codice 8912, al giorno precedente a quello indicato nel contratto di soggiorno.

Per il pagamento dei contributi dovuti per il trimestre in cui avviene la sottoscrizione fino alla data di cessazione per il rapporto di lavoro con codice provvisorio 8912, l’Istituto provvederà all’emissione di un MAV apposito, che sarà inviato contestualmente alla lettera di comunicazione del nuovo codice assegnato.

c) Regolarizzazione di periodi antecedenti il 9 maggio 2012
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda comunicare l’inizio della prestazione lavorativa con data antecedente al 9 maggio 2012, potrà farlo, durante il periodo di iscrizione provvisoria, variando la data inizio o dal sito www.inps.it, seguendo il percorso ServiziOnline - Per tipologia di utente – Cittadino - Lavoratori Domestici, o telefonando al Contact Center 803.164. In entrambi i casi, il datore di lavoro come di prassi dovrà utilizzare il PIN rilasciato dall’INPS.

Avvenuta l’iscrizione definitiva, fermi restando i limiti di prescrizione quinquennale, i periodi di lavoro antecedenti al 9 maggio dovranno essere dichiarati compilando il mod. LD15.

Dichiarazione di emersione presentata da aziende non agricole e agricole
a) Presentazione e compilazione del flusso Uniemens da parte delle aziende non agricole.

Come già più volte sottolineato condizione necessaria per il completamento della procedura di emersione è che al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione i datori di lavoro attestino di aver effettuato, tra le altre cose, tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati all’emersione.

I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .

Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussiUniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità. Inoltre, per gli stessi lavoratori andrà valorizzato l’elemento indicando nell’elemento il giorno del mese in cui è intervenuta l’assunzione, nell’elemento il nuovo codice “1E” avente il significato di “Assunzione a seguitodi emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012”.

Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

b) Presentazione e compilazione del flusso DMAG da parte delle aziende agricole
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.

I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.

In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto.

Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012”.

Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi.

Copia delle denunce trimestrali DMAG di regolarizzazione dovranno essere presentate dal datore di lavoro agricolo al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Regolarità contributiva
Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.

La correntezza e la correttezza dei versamenti contributivi saranno attestate mediante il DURC per le aziende non agricole ed il certificato di regolarità per le aziende agricole. In quest’ultimo documento verrà attestata anche la regolarità della denuncia dei lavoratori per i periodi successivi a quelli riportati nel DMAG di variazione.

Entrambi i documenti saranno richiesti a cura dello Sportello Unico per l’Immigrazione.

Nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.

Esito negativo del procedimento
Posto l’obbligo di contribuzione, già ricordato, anche nel caso di prestazione di fatto di lavoro, l'Istututo previdenziale si riserva ulteriori istruzioni per la regolarizzazione contributiva nei casi in cui il procedimento di emersione si concluda con l’archiviazione o il rigetto oppure la prosecuzione della prestazione sia stata impedita da circostanze contingenti, quale ad esempio il decesso del datore di lavoro o del lavoratore.

Valerio Pollastrini

martedì 25 settembre 2012

Sgravio contributivo 2012 per le aziende edili

Le aziende edili iscritte alla relativa Cassa, in regola con il versamento dei contributi e che rispettino i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, hanno diritto ad un'agevolazione contributiva per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali.

L'agevolazione consiste in uno sgravio sui contributi Inps, a carico del datore di lavoro, diversi da quelli diretti a finanziare il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'operativita' della riduzione contributiva e' subordinata all'emanazione annuale di un apposito Decreto Ministeriale.

L'articolo 29 del Decreto Legge n.224/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995 n.341 - e successive modificazioni ed integrazioni - prevede che ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini lo sgravio in questione. La norma citata prevede altresi' che, se entro il 31 luglio non intervenga il decreto di conferma o modifica dell'agevolazione, si applichi la riduzione determinata per l'anno precedente.

Poiche' per l'anno in corso non e' stato emanato l'apposito decreto, le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari all'11,50%. Cio' e' quanto annunciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con messaggio n.14113 del 31 agosto 2012.

Lo sgravio risulta applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, attraverso i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, richiamati nel messaggio Inps n.12320/2012.

L'istanza necessaria per poter usufruire dell'agevolazione dovra' essere inoltrata in via telematica a partire dal 31 agosto 2012.

L'Istituto previdenziale chiarisce che le posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio saranno aggiornate automaticammente dai sistemi informativi centrali entro il giorno successivo a quello dell'invio dell'istanza, con attribuzione del Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N.

La nota in commento annuncia che entro il 15 dicembre 2012, dovrebbe essere emanato il Decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente che avra' lo scopo di confermare il diritto e la misura dello sgravio.

Valerio Pollastrini

venerdì 21 settembre 2012

Assegni Familiari: diritto esteso agli iscritti alla Gestione separata per i periodi di assenza per maternita' e congedo parentale

Con la circolare n.114 del 18 settembre 2012 l' Inps ha riconosciuto il diritto agli assegni familiari per i soggetti iscritti alla "Gestione separata" per i periodi di congedo di maternita' o paternita' e per quelli di congedo parentale coperti da contribuzione facoltativa. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del 12 luglio 2007, ha esteso alcune disposizioni del Decreto Legislativo n. 151/2001, relative alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità, in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate nonché delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla Gestione separata dell'Inps. In tale occasione e' stato inoltre riconosciuto ai medesimi soggetti il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità ai fini pensionistici. Assegno per il nucleo familiare   Il riconoscimento della contribuzione figurativa durante l'assenza per maternità delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata ha suscitato il dubbio su un'eventuale sussistenza del diritto all’assegno per il nucleo familiare anche per tali periodi. Nessun cenno, infatti, e' stato fatto dal citato Decreto ministeriale, in merito all'accredito contributivo per le prestazioni "non pensionistiche". Sul merito è stata formulata una richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conoscere se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, debba essere riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa. Per gli iscritti alla Gestione separata che non risultino contemporaneamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e che non siano pensionati, la copertura figurativa risultante dal computo dei periodi di congedo di maternità o paternità deve dunque ritenersi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. Riepilogando, in base al dettato ministeriale, l’assegno va riconosciuto in tutti i casi in cui sussiste il diritto alla copertura figurativa per maternità, sia che si tratti di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia che si tratti di congedo di paternità. In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore, il diritto all’assegno va riconosciuto anche nelle ipotesi di contribuzione figurativa per congedo parentale.   L'Ente previdenziale, e' inoltre chiamato al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare, ove ne ricorrano i presupposti, anche per tutte le situazioni pregresse, purche' nei limiti della prescrizione quinquennale e comunque non oltre il 23 ottobre 2007, data di entrata in vigore del citato Decreto del 12 luglio 2007. Valerio Pollastrini

giovedì 20 settembre 2012

Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

L'accesso nel nostro Paese per motivi di lavoro e' concesso ai cittadini extracomunitari nel limite numerico stabilito annualmente da un apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso.
Il Testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, D.lgs. n.286/1998, prevede, per coloro che sono stati  autorizzati a soggiornare nel nostro territorio per motivi di formazione professionale, la possibilità di svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394,  ha disposto  per gli stranieri la possibilita' di  fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento.
I visti di ingresso per la frequenza ai corsi di formazione professionale,  finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero allo svolgimento  dei tirocini formativi,  debbono avvenire nell'ambito dello specifico contingentamento annuale.

L’entità degli stranieri ammessi in Italia per partecipare ad attività formative deve essere determinato il 30 giugno di ogni anno con apposito decreto ministeriale. In assenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, puo' provvedere, con proprio decreto, in via transitoria, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Per l’anno 2011,  sono stati autorizzati   5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi ed altri  5.000 per stranieri chiamati a svolgere tirocini formativi.

Vista l'asssenza del contingentamento previsto per il 2012 e considerate le richieste, pervenute da alcune Regioni, relativamente ai flussi  per tirocini formativi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2012 ha emanato un apposito decreto con il quale ha disposto, per l'anno in corso, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio. Esso e' pari a:
A) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione appositamente accreditati;
B) 5000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti indicati nell'art.2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n.142[1], in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

La ripartizione delle quote tra le Regioni e Province Autonome per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini extracomunitari è indicata nel seguente riepilogo:


ABBRUZZO - 50                                                          
BASILICATA - 30                                                                 
CALABRIA - 50                                                                   
CAMPANIA - 70                                                                    
EMILIA ROMAGNA - 800                                                    
FRIULI VENEZIA GIULIA - 400                                       
LAZIO - 300                                                                                                                       
LIGURIA - 300                                                            
LOMBARDIA - 800                                     

MARCHE - 300                                    

MOLISE - 30
PIMONTE - 400
PUGLIA - 50
SARDEGNA - 50
SICILIA - 50
TOSCANA - 400
UMBRIA - 30
VALLE D’AOSTA - 30
VENETO - 800
Provincia Autonoma di Bolzano - 30
Provincia Autonoma di Trento – 30

































[1] I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a)      agenzie per l'impiego istituite ai sensi degli articoli 24 e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sezioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuati dalle leggi regionali;
b)      università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c)       provveditorati agli studi;
d)      istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e)      centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f)        comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g)      servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
h)      I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.

martedì 18 settembre 2012

Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro sulla sanatoria 2012

La Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro in data 7 settembre 2012 ha fornito le istruzioni operative per la procedura di emersione dei lavoratori extracomunitaari privi di un regolare permesso di soggiorno.
In via preliminare viene specificato quali sono i soggetti interessati.
Per quanto riguarda le aziende, la dichiarazione di emersione può essere effettuata dai seguenti datori di lavoro:
- cittadino italiano;
- cittadino di un paese appartenente all’Unione Europea;
- cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- cittadino straniero titolare di carta di soggiorno in quanto familiare di cittadino comunitario o titolare della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario;
- cittadino straniero che ha presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
Sono invece esclusi dalla possibilita' di ricorrere alla procedura di emersione quei datore di lavoro che negli ultimi cinque anni siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati relativi al favoreggiamento dell'immigrazione, al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite. Sono altresi' esclusi coloro che fossero stati condannati per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
Tra i datori ai quali viene preclusa l'attuale sanatoria vi sono coloro che, dopo avere nel passato dato avvio alle procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o alle procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbiano poi sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico o non abbiano provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo.
I lavoratori extracomunitari per i quali potranno essere presentate le dichiarazioni di emersione sono quelli che alla data del 9 agosto 2012, erano occupati irregolarmente da almeno 3 mesi e continuano ad essere occupati al momento della presentazione della domanda e che siano inoltre presenti sul territorio nazionale ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011.
Non possono essere ammessi alla sanatoria i lavoratori stranieri nei confronti dei quali sia stato gia' emesso un provvedimento di espulsione o che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato.
Sono altresì esclusi i soggetti che abbiano subito condanne, anche con sentenza non definitiva, di natura penale o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Contributo forfettario di 1000 euro
Per poter presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro dovrà prima versare un contributo forfetario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. E' stato previsto che il pagamento della suddetta somma possa essere effettuato a partire dal 7 settembre 2012, utilizzando esclusivamente il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Gli specifici "codici tributo" sono reperibili presso i siti Internet dei Ministeri che hanno redatto la circolare in commento.
Su tali indirizzi sono presenti, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello che dovrà contenere, oltre ai dati del datore di lavoro, anche il numero del passaporto o di altro documento equipollente, del lavoratore.
In caso di archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, le somme versate a titolo forfetario non sono ripetibili.

Dichiarazione di emersione
Oggetto di emersione possono essere esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
In tale ultimo settore viene ammesso un orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali. Il compenso del lavoratore domestico dovra' fare riferimento a quanto previsto dal CCNL e, comunque, non potra' essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale.

L'onere di presentare la dichiarazione di emersione e' richiesto al datore di lavoro.
I termini vanno dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24,00 del 15 ottobre 2012.

Sul sito internet www.interno.gov.it sono disponibili le istruzioni per presentare con modalità informatiche le domanda di emersione allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo ove si svolge il rapporto di lavoro.
La Circolare in commento chiarisce che non sono state fissate quote massime di ammissione, pertanto non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura.

Dopo l’invio della dichiarazione di emersione, sul sito web sara' disponibile la ricevuta con l’indicazione della data di presentazione. Il datore di lavoro dovra' consegnarne una copia al lavoratore ai fini dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di emersione.
La ricevuta avrà codici univoci di identificazione che, consentendo di verificare l’autenticità formale dei dati presenti nella stessa, ne impediscono la falsificazione/contraffazione.

A partire dal 15 settembre gli utenti interessati potranno avvalersi del supporto di un servizio informativo che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. I consulenti del lavoro potranno ricorrere al servizio informazioni accedendo direttamente dal sistema.
Le associazioni ed i patronati potranno invece utilizzare l'apposito numero verde.

Procedimento presso lo Sportello Unico
Dal 15 settembre 2012 lo Sportello Unico per l’Immigrazione riceverà le domande dal sistema informatico del Ministero dell’interno, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione e dovrà acquisire dalla Questura e dalla Direzione Territoriale del Lavoro i pareri sulle singole dichiarazioni di emersione.
In particolare, la Questura avrà il compito di verificare che non vi siano motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e che il datore di lavoro non rientri tra i soggetti per i quali è stata esclusa la possibilità di ricorrere alla sanatoria.
La Direzione Territoriale del Lavoro dovrà invece verificare la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Il limite reddituale è stato fissato a 30.000 € annui per il datore di lavoro persona fisica, ente o società. Per l’emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non potrà invece essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. A tal proposito, il coniuge ed i parenti entro il 2° grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
Nel caso in cui un singolo datore di lavoro presentasse domande di emersione relative a più lavoratori, la valutazione circa la congruità della capacità economica, sarà rimessa alla Direzione Territoriale del Lavoro. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Alla Direzione Territoriale del Lavoro spetta inoltre l’accertamento in merito alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, nonché alla verifica della conclusione di eventuali procedure di ingresso o di assunzione del lavoratore straniero relative al passato. In caso di esito negativo da parte della Dtr, il datore di lavoro potrà, eventualmente, produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore che hanno impedito la conclusione delle procedure predette.

Dopo aver ricevuto i pareri della Questura e della Direzione Territoriale del lavoro, lo Sportello convoca le parti ed effettua i seguenti ulteriori adempimenti:
1) verifica della corrispondenza delle dichiarazioni rese nell’istanza con quelle che risultano dalla documentazione, elencata nei punti successivi, che deve essere esibita dalle parti;
2) acquisizione della certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N., rilasciata in data antecedente la presentazione dell’istanza, che attesti la limitazione dell’autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi l’attività di assistenza alla persona:
3) verifica dell’avvenuto versamento del contributo forfetario di 1000 euro, mediante esibizione della ricevuta da parte del datore di lavoro;
4) verifica del codice identificativo della marca da bollo;
5) verifica della documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, proveniente da organismi pubblici;
6) verifica della regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

In fase di stipula del contratto di soggiorno, sia il datore di lavoro che il lavoratore dovranno attestare la conformità delle retribuzioni percepite alle disposizioni previste dal CCNL di riferimento.
In tale occasione il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi di natura contributiva maturati a decorrere dalla data di inizio del rapporto di lavoro irregolare fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Lo Sportello provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro domestico il pagamento dei contributi deve essere dimostrato attraverso l’esibizione delle copie dei bollettini MAV utilizzati.

Entro il 16 novembre 2012 il datore di lavoro è chiamato a versare le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore per la durata del rapporto di lavoro o, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Presso lo Sportello Unico sarà possibile attestarne il compiuto adempimento anche attraverso l’autocertificazione.
Terminata la fase di verifica, si procede alla stipula del contratto di soggiorno attraverso la sottoscrizione dell’apposito modello da parte del datore di lavoro e del lavoratore.
Al lavoratore viene quindi consegnato il modello 209. Egli dovrà presentarlo, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all’Ufficio Postale.
Nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, sarà richiesta, eventualmente, un’integrazione, fissando una nuova data di convocazione. Nel caso di assenza della documentazione integrativa richiesta, si procederà al rigetto dell’istanza.
La mancata presentazione delle parti allo Sportello Unico a seguito della convocazione, senza giustificati motivi, comporta l’archiviazione della dichiarazione.
In ogni caso, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno, dovrà essere indicata la data e la frontiera di ingresso dello straniero sul territorio nazionale.

Comunicazione di assunzione
Il D.Lgs.109 del 2012 ha espressamente richiesto al datore di lavoro di inoltrare, contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego. Nell’ipotesi di lavoro domestico tale adempimento deve essere rivolto all’Inps.
Il successivo decreto interministeriale di attuazione ha però puntualizzato che, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti in materia di comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego. La correlata comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ovvero, in caso di lavoro domestico, dell’INPS, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 in materia di pluriefficacia della comunicazione.

Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo in oggetto, fino alla conclusione della fase di emersione, saranno sospesi i procedimenti penali e amministrativi a carico dei lavoratori stranieri, per i quali può essere presentata la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, ed a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all’ art. 12 del T.U. dell’Immigrazione ) e per quelle relative all’impiego dei lavoratori, anche se rivestono carattere finanziario, fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Al contrario, la mancata presentazione della dichiarazione, pur in presenza del versamento del contributo forfetario, ovvero l’archiviazione o il rigetto della dichiarazione stessa, farà cessare la sospensione dei procedimenti sanzionatori di cui sopra.
La sottoscrizione del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente per il datore di lavoro e per il lavoratore straniero, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 dell’art. 15 del d.lgs. 109/2012.
Si evidenzia, infine, che, nelle more della definizione del procedimento in esame, lo straniero, in favore del quale è stata presentata la dichiarazione di emersione, non può essere destinatario di un provvedimento di espulsione, tranne che nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 5 del d.lgs. in oggetto.

Valerio Pollastrini

lunedì 17 settembre 2012

Emersione dei lavoratori extracomunitari: codici tributo per il versamento del contibuto forfettario

L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.109/2012 ha previsto la possibilita' per i datori di lavoro di regolarizzare dal 15 settembre al 15 ottobre del 2012 i lavoratori extracomunitari privi di regolare permesso di soggiorno, che risultino occupati da oltre 3 mesi alla data del 9 agosto 2012, che possano provare la loro ininterrotta presenza in Italia da prima del 31 dicembre 2012 e che risultino tutt'ora in servizio.

Per poter accedere alla procedura di emersione, i datori di lavoro hanno l'onere di versare un contributo forfettario di 1000 euro per ogni lavoratore per il quale viene richiesta la regolarizzazione.

Il decreto del Ministero dell'Interno del 29 agosto 2012 ha specificato che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Con la risoluzione n.85 del 31 agosto 2012, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti codici tributo necessari per il versamento tramite modello F24 del predetto contributo:

- "REDO" denominato "Datori di lavoro domestico - regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5 del Dlgs n.109/2012";
- "RESU" denominato "Datori di lavoro subordinato - regolarizzazione extracomunitari - art.5, comma 5 del Dlgs n.109/2012".

In sede di compilazione del modello F24 sono indicati:

nella sezione "contribuente", i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;

nella sezione "Erario ed altro", in corrispondenza degli "importi a debito versati":
- il campo "tipo" e' valorizzato con la lettera "R";
- il campo "elementi identificativi" e' valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero e' composto da più' di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo "codice" e' valorizzato con il codice tributo;
- il campo "anno di riferimento" e' valorizzato con "2012", anno per cui si effettua il versamento.

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate ha infine specificato che i suddetti codici tributo sono operativi dal 7 settembre 2012.

Valerio Pollastrini

domenica 16 settembre 2012

Lavoro a chiamata: ennesima marcia indietro del Ministero sulle modalita' di comunicazione preventiva

Sta diventando obiettivamente complicato seguire le direttive del Ministero sulle modalita' di comunicazione preventiva delle chiamate dei lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

La legge n.92/2012 di riforma del mercato del lavoro, a proposito del lavoro intermittente, ha introdotto l'obbligo della comunicazione preventiva della chiamata.
In coincidenza con l'entrata in vigore della norma, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali aveva annunciato con la Circolare n.18/2012 che, in assenza dell'individuazione delle modalita' semplificate di comunicazione, l'adempimento in questione poteva essere effettuato con gli strumenti gia' operativi (posta elettronica e fax) ai recapiti delle Direzioni territoriali del lavoro.

Con la "nota" del 9 agosto 2012 il Ministero ha fornito le nuove modalita' di comunicazione a mezzo e-mail, fax, sms e piattaforma web.
Sulle prime l'Ente aveva escluso la possibilita' di ricorrere alle precedenti modalita' provvisorie, salvo tornare sui propri passi con "l'avviso di rettifica" del 13 agosto, con il quale e' stato concesso alle aziende di inoltrare fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni preventive anche agli indirizzi di posta elettronica e fax delle Direzioni territoriali del lavoro.

Dunque dal 15 settembre le uniche procedure utilizzabili sarebbero dovute essere esclusivamente quelle indicate il 9 agosto, senonche` il 14 settembre si e' registrata una nuova marcia indietro.
Il Ministero ha comunicato con l'emmesima "nota" che "si ritiene opportuno, sentita anche la Direzione generale per l'Attivita' Ispettiva, consentire la possibilita' di effettuare le comunicazioni sia secondo le modalita' indicate con la citata nota del 9 agosto 2012, sia ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali sino alla completa definizione dei citati interventi, che saranno illustrati con nota successiva".

In buona sostanza: tutti gli indirizzi e recapiti forniti in questi mesi sono ancora validi per comunicare la chiamata dei lavoratori intermittenti e lo saranno fino a data da destinarsi.

A margine dell'ultima notifica, il Ministero ha colto l'occasione per chiarire che, ai fini della revoca di comunicazioni gia' effettuate, e' sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato.

Gli operatori del settore lamentano, a ragione, la totale mancanza di coerenza degli indirizzi forniti dal Ministero.
Vero e' che nello specifico i frequenti cambi di direzione non incidono sui costi aziendali ma e' altrettanto vero che essi generano confusione e quest'ultima costituisce di certo un'elemento negativo per quella che dovrebbe essere la certezza del diritto.

N.B. Per conoscere tutti gli indirizzi utili per effettuare la chiamata preventiva dei lavoratori intermittenti si consiglia di prendere visione degli altri articoli pubblicati sul presente Blog e rubricati nella sezione "ricerca per argomento" sotto la dizione "Lavoro a chiamata".

Valerio Pollastrini

martedì 11 settembre 2012

Sanatoria 2012 dei lavoratori extracomunitari

Come riportato sul sito del Ministero del lavoro, in data 07/09/2012 è stato registrato alla Corte dei Conti ed è tutt’ora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale del 29 agosto 2012, recante le procedure di emersione dei lavoratori extracomunitari privi di un regolare permesso di soggiorno.
Tutti i datori di lavoro che operano nel territorio nazionale potranno presentare presso lo Sportello unico per l’immigrazione una dichiarazione di emersione relativa ai rapporti di lavoro subordinato in corso e che abbiano avuto inizio almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012, riguardanti lavoratori stranieri presenti ininterrottamente nel territorio nazionale almeno dal 31 dicembre 2011.
La dichiarazione di emersione potrà essere presentata, esclusivamente con modalità informatica, nel periodo intercorrente tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2012.
Prima della compilazione e della spedizione telematica del modello, l’utente dovrà registrarsi sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo www.interno.gov.it. Su tale indirizzo è stato pubblicato il "Manuale dell'utilizzo del sistema", nel quale sono state indicate le fasi della procedura di emersione e le modalità di compilazione della modulistica predisposta.



Pagamento del contributo forfettario

Per poter accedere alla procedura di emersione, ai datori di lavoro viene richiesto il pagamento di un contributo forfettario di 1000 € per ciascun lavoratore.
L’articolo 2 del Decreto Interministeriale precisa che il suddetto importo non e' deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.
Il contributo forfettario deve essere versato per mezzo del modello "F24 Versamenti con elementi indicativi", disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'Inps.
Nel modello di pagamento devono essere indicati, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.
Nel caso in cui la procedura di emersione non avesse un esito positivo è stata esclusa la possibilità per i datori di lavoro di ottenere la restituzione dei mille euro versati.


Requisito reddituale del datore di lavoro

Il datore di lavoro, per l’ammissione alla procedura di emersione, dovrà attestare il possesso di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000€ annui.
Per l’emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il requisito reddituale del datore di lavoro è ridotto alla soglia di 20.000€ annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito. Per i nuclei familiari composti da più' soggetti conviventi l’importo minimo di reddito annuale complessivo è di 27.000€.
Sempre per quanto riguarda le sole emersioni di lavoratori domestici, il decreto ha chiarito che alla determinazione del reddito possono concorrere anche il coniuge ed i parenti entro il secondo grado anche se non conviventi.
Nel caso in cui la dichiarazione di emersione riguardi più lavoratori occupati presso il medesimo datore di lavoro, sia la sussistenza del requisito reddituale che la congruità della capacità economica in rapporto al numero delle richieste presentate, dovranno essere valutate dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del DPR 31 agosto 1999 n.394 .
Sono esclusi da ogni verifica reddituale i datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza che presenteranno la dichiarazione di emersione per i lavoratori stranieri addetti alla propria assistenza.


Contenuti della domanda di emersione

L’articolo 4 del Decreto Interministeriale ha elencato tutti gli elementi che devono essere contenuti, a pena di inammissibilità, nella dichiarazione di emersione. Essi sono:
A) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
B) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;
C) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego. Il decreto specifica che il rapporto dovrà essere di natura subordinata. Il contratto potrà indifferentemente essere a tempo determinato o indeterminato, purché con orario di lavoro a tempo pieno. Per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare l’orario lavorativo potrà essere anche a tempo parziale, nel limite minimo di 20 settimanali, e la retribuzione dovrà essere quella prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.
D) l'attestazione del possesso del requisito reddituale;
E) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore che deve aver avuto inizio almeno tre mesi prima del 9 agosto 2012 e deve sussistere alla data di presentazione della dichiarazione;
F) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
G) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286;
H) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfettario di mille euro;
J) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
L) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di € 14,62 richiesta per la procedura di emersione.



Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

Il datore di lavoro è chiamato a dimostrare, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore, di avere erogato a quest’ultimo, per tutta la durata del rapporto di lavoro, nel limite minimo di sei mesi, i compensi dovuti in base al CCNL di riferimento. Le somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'Inps a titolo di minimale contributivo.
Prima della stipula del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà provvedere a tutti gli obblighi di natura contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di emersione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per quanto riguarda l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione contributiva dei rapporti di lavoro non domestici, il decreto distingue tra datori di lavoro non agricoli e datori di lavoro agricoli.
I primi dovranno presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità' contributiva (Durc) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi ed assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, deai versamenti alla Cassa edile.
Per i rapporti di lavoro in agricoltura, i datori di lavoro dovranno invece provvedere, in via telematica all’Inps, alla certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che dovrà attestare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi.
Per quanto riguarda, invece, la regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, mediante esibizione di copia del bollettino Mav, pagabile esclusivamente presso gli sportello bancari o postali.
In merito agli adempimenti fiscali, il datore di lavoro dovrà versare entro il 16 novembre 2012 le trattenute sui compensi corrisposti per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a sei mesi.
Per le somme erogate dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di emersione, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro gli ordinari termini di legge e cioè entro il giorno 16 del mese successivo.
Il decreto Interministeriale ha disposto comunque che, in ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.


Comunicazione obbligatoria di assunzione

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve a tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tale comunicazione e' messa a disposizione dei servizi competenti e delle Direzioni territoriali del lavoro.

Valerio Pollastrini

lunedì 10 settembre 2012

Appalti privati: le sanzioni per il mancato controllo del committente

La legge n.134/2012 riscrive le sanzioni a carico del committente e degli appaltatori per il mancato controllo degli adempimenti fiscali da parte degli esecutori dell’appalto.
A carico del committente viene applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 200mila euro qualora non abbia verificato che gli adempimenti fiscali (ritenute sui redditi da lavoro dipendente e Iva) siano correttamente eseguiti dall’appaltatore o sub appaltatore.
Analoga sanzione viene applicata nei confronti dell’appaltatore che non abbia verificato il corretto adempimento degli obblighi fiscali in questione da parte del sub appaltatore.

Valerio Pollastrini

domenica 9 settembre 2012

5mila euro di contributo per l'assunzione di un apprendista

Italia lavoro spa ha diramato un Avviso nel quale ha indicato lo stanziamento di un contributo economico destinato alle imprese per l'inserimento in azienda di giovani assunti con contratto di apprendistato.

Il contributo assegnato sara' di € 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per l'acquisizione di una qualifica e per il conseguimento del diploma professionale;
Per i contratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, il contributo sara' invece di €4.700,00 per ogni soggetto assunto. Quest'ultima fattispecie e' indirizzata all'accesso dei giovani nel mercato del lavoro;

Restano esclusi dal presente finanziamento i contratti di apprendistato finalizzati al ricollocamento di soggetti in mobilita'.

Potenzialmente, potranno essere oggetto di contributo i contratti stipulati dal 30 novembre 2011 al 31/12/2012.
Il finanziamento verra' pero' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare la specifica domanda di contributo i datori di lavoro privati che abbiano la sede operativa presso cui e' operata l'assunzione sul territorio nazionale.
In coincidenza con la data di presentazione della richiesta i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) non aver cessato o sospeso la propria attivita';
B) essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
C) essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
D) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
E) essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
F) non avere riportato condanne che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
G) non trovarsi sottoposti a procedure per fallimento o concordato preventivo;
H) essere in regola con quanto previsto dalle normative regionali rispetto a tipologie contrattuali e obblighi formativi previsti dal contratto di apprendistato;
I) Non trovarsi in una delle condizioni di difficolta' previste dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta';
J) non essere incorsi, negli ultimi 10 anni, in irregolarita' definivamente accertate dalle autorita' competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

ULTERIORI REQUISITI DEI LAVORATORI
Ai fini del presente Avviso i lavoratori assunti con contratto di apprendistato devono:
- possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n.800/2008, e cioe' devono rientrare in almeno una della seguenti casistiche:
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta';
d) adulti che vivono soli con una o più' persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparita' uomo-donna che supera almeno del 25% la disparita' media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessita' di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
g) chi non possiede lavoro da almeno 24 mesi.

ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'assegnazione dei contributi avverra' con procedura "a sportello" seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l'assenza delle cause di inammissibilita'.

Le imprese non ammesse a contributo riceveranno una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato al momento dell'iscrizione.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco in cui risulta ammesso a contributo, il soggetto beneficiario e' tenuto ad inviare una richiesta di liquidazione mediante raccomandata a/r indirizzata a:
" Italia Lavoro Spa" - Programma AMVA, via Guidubaldo del Monte 60, 00196 Roma.
La richiesta di liquidazione del contributo dovra' essere corredata da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'intero ammontare del contributo richiesto.
Italia Lavoro procedera' all'erogazione del contributo in un unica soluzione entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento.

Il mancato invio della predetta documentazione nel termine indicato comportera' la decadenza del contributo. In tale ipotesi il soggetto ricevera' apposita comunicazione da parte di Italia Lavoro all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per presentare osservazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, il provvedimento di concessione si intendera' defiinitivamente revocato.

VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI
In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, l'impresa beneficiaria del contributo dovra', entro e non oltre 15 giorni dall'evento, esclusivamente tramite il sistema informatico e attraverso l'utilizzo dei codici di accesso:

- comunicare la variazione a Italia Lavoro;
- Inviare copia della comunicazione telematica delle dimmissioni o del licenziamento.

Non e' ammessa, in nessun caso, la sostituzione dei lavoratori per i quali e' stato concesso il contributo.

In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel periodo di riferimento, l'impresa beneficiaria del contributo dovra' restituire a Italia Lavoro:
A) l'intero contributo riconosciuto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nei primi 6 mesi dalla stipula del contratto;
B) decorsi 6 mesi dalla stipula del contratto, un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di dimissioni ed un periodo convenzionale di 12 mesi.

ULTIME NOVITA'
Italia Lavoro Spa il 4 agosto 2012 ha diramato una Nota informativa con la quale ha disposto che per tutte le assunzioni effettuate a partire dal 1 settembre 2012 anche gli studi professionali potranno presentare richiesta di contributo, previa presentazione (in luogo del certificato di iscrizione alla Cciaa) di apposita dichiarazione sostitutiva contenente l'ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione dei titolari dello studio professionale.

Valerio Pollastrini

giovedì 6 settembre 2012

Assunzioni agevolate: modificati i criteri per usufruire delle riduzioni contributive

Tra le modifiche apportate dalla recente riforma del mercato del lavoro, quelle che hanno avuto minore risalto mediatico, ma non per questo di poco conto, sono le novità relative ai criteri di applicazione dei particolari incentivi che, nell'ultimo ventennio, hanno caratterizzato due tipologie contrattuali largamente utilizzate dalle aziende italiane.
Il riferimento e' alle fattispecie previste rispettivamente dall'articolo 8, comma 9 della legge n.407/1990 e dai commi 2 e 4 dell'articolo 8, nonché dal comma 9 dell'articolo 25, della legge n.223/1991.
Si tratta di particolari riduzioni contributive concesse alle aziende per le assunzioni di disoccupati di lungo periodo, di lavoratori in mobilità o di soggetti che usufruiscono del trattamento speciale di integrazione salariale.

Normativa di riferimento

Legge 407/1990
- art.8, comma 9: “(...)In caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di 36 mesi. (.....) Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi”.

Legge n.223/1991
- articolo 8, comma 2: “I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4”.
- articolo 8, comma 4: “ Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all’art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti”.
- articolo 25, comma 9: “Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti”.

Le novità della riforma
La legge n.92 del 28 giugno 2012 di riforma del mercato del lavoro ha introdotto alcune modifiche ai criteri di accesso agli incentivi, previsti dal sopra elencato quadro normativo, finalizzati all'assunzione di disoccupati da lungo periodo, di coloro che beneficino del trattamento straordinario di integrazione salariale e dei lavoratori in mobilità.
Tali novità sono comprese nei commi dal 12 al 15 dell'articolo 4 e riguardano i contratti stipulati successivamente al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della riforma.

Ipotesi di esclusione dal beneficio contributivo
Nel comma 12 sono riepilogate le ipotesi in cui le riduzioni contributive vengono negate, nonostante la sussistenza dei requisiti soggettivi dei lavoratori richiesti dalla normativa di riferimento.

Gli sgravi sono espressamente esclusi per le assunzioni effettuate in seguito ad un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva.

Le assunzioni agevolate non devono violare l'eventuale diritto di precedenza alla riassunzione previsto per un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza di cui sopra.

Il datore di lavoro, al momento dell'assunzione agevolata, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione sia rivolta all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuate presso una diversa unità produttiva.

I contratti agevolati non devono riguardare lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano stati licenziati da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Nuovi limiti alla durata degli incentivi
La durata della riduzione contributiva deve essere ridotta in misura equivalente all'eventuale periodo precedente in cui il lavoratore avesse prestato la propria attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.
Non si avra alcuna diminutio per le prestazioni in somministrazione che lo stesso lavoratore avesse effettuato nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, a condizione che tra i vari utilizzatori non ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero non intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

Modifica dell'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990
Il comma 14 dell'articolo 4 della riforma ha modificato il testo della disposizione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990. Le parole: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle seguenti: «quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi».
Il nuovo dettato normativo consente alle aziende di usufruire delle specifiche riduzioni contributive nel caso il cui l'assunzione agevolata sia stata effettuata per sostituire un lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

Conseguenze in caso di violazioni formali
Nel caso in cui le comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all'instaurazione ed alla modifica di un rapporto di lavoro, venissero effettuate tardivamente, al datore di lavoro verra' preclusa la possibilita' di usufruire delle riduzioni contributive per tutto il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Valerio Pollastrini